Τον μήνα Μάιο του 1802 ο τότε υπουργός των Εξωτερικών Ταλεϋράνδος (Charles Maurice Talleyrand) υπέβαλε στον Βοναπάρτη πρώτο ύπατο, ακόμα, της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένα υπόμνημα με το οποίο κάνει έναν απολογισμό των όσων συνέβησαν στην Επτάνησο Πολιτεία (République Septinsulaire) μετά την αποχώρηση των δημοκρατικών Γάλλων, στην περίοδο 1799- 1802. Το ενδιαφέρον του υπουργού επικεντρώνεται στα γεγονότα του 1801, εποχή κατά την οποία μια εκλεγμένη λαϊκή σύνοδος, στην Κέρκυρα, προσπάθησε να ανατρέψει το ονομαζόμενο «βυζαντινό» σύνταγμα του 1800. Το σύνταγμα εκείνο ήταν ενταγμένο στη Σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως της 21 Μαρτίου 1800[1] που εγκαθίδρυε την «Επτάνησο Πολιτεία» στα πλαίσια μιας διεθνούς τάξεως.

Για τον λόγο αυτό, η εισήγηση προς τον Βοναπάρτη χαρακτηρίζει την εσωτερική λαϊκή κυβέρνηση της Κέρκυρας σαν παρείσακτη και στασιαστική, και θεωρεί ως μόνο νόμιμο εκπρόσωπο της Επτανήσου τον αντιπρόσωπο του Σπυρίδωνα Γεωργίου Θεοτόκη, που ήταν ο νόμιμος Πρίγκιπας (Ηγεμών) Πρόεδρος της Επτανησιακής Γερουσίας. Όπως γράφει ο ίδιος ο Ταλεϋράνδος το υπόμνημα του ήταν μια απλή ιστορική διήγηση (un simple reçit historique) που στηριζόταν στις πληροφορίες που διέθετε το υπουργείο του και σε μια σειρά από επτά ντοκουμέντα που επισυνάπτει. Ανάμεσα στα συνοδευτικά αυτά κείμενα, που βρίσκονται στον φάκελο ΑFIV 1714 B2, των Γαλλικών Αρχείων και είναι γραμμένα στα Ιταλικά, γλώσσα που γνώριζε ο Βοναπάρτης λόγω της καταγωγή του, υπάρχει ένα χειρόγραφο τριων σελίδων που περιέχει το πρώτο, στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, σχέδιο συντάγματος των Ιονίων Νήσων.

Πρόκειται για κείμενο που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί για να μελετηθεί και να πάρει τη θέση που του αρμόζει στη συνταγματική μας ιστορία.
Το σχέδιο αυτό φέρει τη χρονολογία της 16 Μαΐου 1799, γράφτηκε στα ελληνικά και μεταφράστηκε στα ιταλικά για να υποβληθεί στον Ουσακόφ και στον οθωμανό Καδίρ Βέη. Δύο μέρες αργότερα ο ρώσος ναύαρχος έδωσε την έγκρισή του και το σχέδιο προσωρινού συντάγματος, ως επίσημο πια κείμενο, καταχωρήθηκε με την υπογραφή του Άγγελου Όριου, του Προέδρου της πρώτης επτανησιακής εξουσίας, η οποία οργανώθηκε μετά την κατάληψη των Ιονίων από τους Ρώσο-Οθωμανούς στα τέλη της άνοιξης του 1799.
Το γεγονός ότι ο Ταλεϋράνδος μας πληροφορεί πως το «προσωρινό σχέδιο του 1799» γράφτηκε στα Ελληνικά και μεταφράστηκε στα Ιταλικά, ανατρέπει τα μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα που βασίζονται στο γεγονός ότι η, μεταγενέστερη χρονικά, «Κατάστασις της Επτανήσου Πολιτείας» της 24ης Νοεμβρίου 1803 συνεγράφη στην «ιταλική διάλεκτο» και «μετεγλώττισεν εις την των καθ’ ημάς Ελλήνων διάλεκτον» ο Δημήτριος Βενιέρης.

Παραθέτουμε, εδώ, το ανέκδοτο ιταλικό κείμενο του προσωρινού αυτού σχεδίου συντάγματος που πρέπει να ρύθμισε τον πολιτειακό βίο και προσκαλούμε τους ερευνητές να αναζητήσουν το ελληνικό πρωτότυπο, όπως και τις αντίστοιχες υπηρεσιακές αναφορές που, οπωσδήποτε, πρέπει να είχαν υποβάλλει ο Ουσακόφ και ο Μοτσενίγος στους στρατιωτικούς και στους πολιτικούς τους προϊσταμένους, στην Πετρούπολη. Οι αναγνώστες θα διαπιστώσουν ότι το σχέδιο θεσπίζει κανόνες διακυβέρνησης και καθορίζει πια είναι η εκλογική βάση που θα καλείται να εκλέξει τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους αντιπροσώπους, όπως και τους νόμιμους δικαστές.
Παρατηρούμε επίσης ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με τις επίσημες θρησκείες, προβλέπει όμως προστασία της εκκλησιαστικής περιουσίας (αρθρ. 19) και ορκωμοσία επί του Ευαγγελίου (αρθρ. 22)

 

Το προσωρινό σύνταγμα των Επτανήσων της 18 Μαΐου 1799

Συνημμένο υπ’ αριθμόν 1
Αντίγραφο μετάφραση από τα ελληνικά
Copia traduzione dal greco
 PROVISORIO PIANO DEL GOVERNO DELL’ ISOLE EX VENETE [—] DELL’ ORDINO DA STABILIRSI IN ESSA

Per formar il Governo, e li necessarj Tribunali dovranno unirsi li Consigli Generali in cadaun Isola formati da uno per ogni famiglia che oltrepassi l’ età degl’ anni ventiquattro.

  • P(rimo): Li Consigli sopradetti dovranno prontamente aggregare a sé in piena unione il Secondo Ordine che al Zante è stabilito, e per le altre Isole s’ intenderanno tutte quelle christiane fami|glie che vivono civilmente, che abbiano almeno un annua rendita depurata, a Corfù di zecchini cento, a Ceffalonia e S(anta) Maura sessanta, a Cerigo e Paxo quaranta, ed a Itaca trenta,[2] che non esercitassero arti mecaniche, e che il padre della famiglia abbia incominciato a vivere civilmente, e dopo la unione dell due corpi sara formato il Gran Consiglio, o l’ assemblea principale.
  • 2-do: Per distinguere le famiglie del Secondo Ordine sarà formata una Commissione delle due Classi la quale solecitarà al più presto.
  • Terzo: Uniti le due Ordini in un solo Corpo, e Consiglio prenderanno parte, e proclameranno anche per tutte le Ville, che li detti Consigli saranno sempre aperti, e che dovranno anche in avvenire essere associate, e descrite nel Libro d’ Oro, senza dispendio, tutte quelle cristiane famiglie, che avranno un educazione civile, ed una rendita annua depurata di zecchini cento ottanta, e che abitassero in quest’ Isole almeno da quindeci anni.
  • Quarto: Qualsisia individuo di famiglia fornita delli requisiti, ora o in avvenire non sarà [—–] partecipe del’ diritto di Nobiltà quallora fosse in condanna di Giudizio per delitto infa|mante, anzi qualsisia Nobile, che un avennire fosse giudicato reo d’ infamante delitto [—] cada da ogni diritto di Nobiltà, ma non sia perό atesa dal pena agl’ innocenti suoi posteri.
  • Quinto: Dove manchino anche li requisiti già ennunciati se in taluno individuo risplende [il] merito che inviti a premio congegno non sia vietato ad incoragimento della Virtù , che possa promovere il Sogetto christiano, che avesse ben meritato, alla Nobiltà, purche sia puramente perssonale, e vitalicio, non già ereditario, e sia accolto dalli vo[ti] delli respecttivi Consigli Generali.
  • Sesto: In quelle Isole dove il numero delli Nobili antichi e equale alli nuovi agragati de|vono essere li Giudici metà per metà, e dove li Nobili antichi saranno in maggior numero la maggior parte delli Giudici sarà delli nobili antichi con riflesso alle circostanze, quale distinzione sarà per soli anni sei.|
  • Settimo: A Corfù rissiederà il Senato, che sarà la rappresenzione della Repub(blica) che decid[erà] colla pluralità dei voti sopra il Politico, l’ Economico, il Militare, ed ogn’ altro argomento fuorche Giudiziario civile, o criminale in cui non potrà prender parte.
  • Ottavo: Questo Senato sarà composto da individui eletti dalli respettivi Consigli Generali [–] sieno degnissimi sogetti tre di Corfù, due delli Nobili antichi, e uno delli nuovi, altretanti di Cefalonià nello costesso modo, ed altrettanti del Zante, due di Sa (nta) Maura, uno degl’ antichi ed uno delli nuovi, e per le piccole isole, Itaca, Cerigo e Paxό, senza distinzione siano li migliori.
  • Nono: Ogni anno si riballottarà la metà del Senato, e per la prima volta, si ribaloteranno [li] più giovani affinchè resti sempre la metà di persone esperte; potranno perό li Consigli Generali anche riconfermare quelli sogetti che credessere meritevoli e degnissimi.
  • Decimo: Dopo la ballotazione delli Senatori, saranno ballotati li Giudici. A Corfù, a Zante, a Cefalonia saranno quaranta in cadauna Isola, li quali formetanno li Minori Consigli e Conclavi. Saranno eletti anche dal Maggiore Consiglio sei Presidenti. Li Giudici si divideranno nelli sequenti Tribunali, ciοè:

              Due Giudici summarj civile
              Due Giudici summarj criminali
              Tre Giudici civile dii prima instanza, e tre di risppetto.
              Tre criminali di prima instanza, e due rispetto.

  • Undecimo: Oltre li Tribunali di Giusticia, saranno elletti, il Magistrato alla Sanità, e tutti quegl’ altri Magistrati che occoressero.
  • Duodecimo: Avrà facolta il Senato di accordare nelle località dell’ Isole, che crederà necessarie delli Giudici Summarj, eletti dalli più probi abitanti della Campagna. Quanto a Corfù ne saranno instituiti due in cadauna Bandiera. – Il diritto di sciegliarsi apparterà alli respettivi Consigli Minori, osia Conclavi di cadauna Isola, che in questa tal elezione, quanto a Corfù unirà a sè due Vecchi, di ogni Bandiera, e quanto alle atre Isole uniranno due vecchi Primati di ogni Pertinenza, in cui saranno instituiti questi tribunali.
  • Decimo terzo: Li Giudici e Magistrati non avranno stipendio, ma tutti indistintamente si faranno un pregio di servire localmente la Patria ad honorem. Li soli individui componenti il Senato costretti a despatriare, e trattenersi onorevolmente a Corfù avranno un moderato mensuale onorario tratto dalla Cassa Generale, che sarà loro fissato dal Senato.
  • Decimo quarto: Li Ministri saranno nominati in numero triplicato dalli respettivi Tribunali, e scielti poi con ballotazione gli occorrenti dalli respettivi Conclavi, e li Ministri del Senato saranno eletti dal Senato.
  • Decimo quinto: Il Senato ellegerà in tutte le Isole un Tribunale di Alta Polizia composto di tre membri incaricati di rilevare studiosamente li pericoli, e riportare poi tutto al Senato, dalle cui instruzione dovrà dipendere: Gl’ individui che lo componeranno dovranno avere oltrepassata l’ ettà degl’ anni quaranta. In caso di grande, ed estrema urgenza potrà questo Tribunale ponere il semplice momentaneo ripare al pericolo unendosi perό in tale circostanza per l’ effeto a deliberare con due almeno delli Presidi del Consiglio Minore, e di questa anche istantanea cauzione saranno sempre respon|sabili al Senato; cui dovranno far votare li rapporti.
  • Decimo sesto: Le rendite pubbliche di tutte le isole devono essere guardate colla maggior pontualità dal Senato, e disponere di esse. Le imposizioni perό non dovranno accressersi da quanto si contribuiva in agrario degl’ abitanti.
  • Decimo 7-mo: Il Senato avrà la facoltà di fare le leggi generali ed approvare le Municipali di cadauna isola qualora sieno fatte in vantaggio della stessa, le quali saranno rapportate dalli respettivi Conclavi. Dopo di un anno le leggi generali devono essere approvate colla pluralità delli voti delli Connsigli Generali di tutte le isole, ed il Senato dopo le farà proclamare.
  • Decimo ottavo: Ogni Isola avrà la sua Cassa particolare in cui afluiranno le rendite dell’ isola stessa. Sara questa Cassa amministrata da trè soggetti all’ Economi; o Cassieri (che veranno eletti sempre dalli respettivi Consigli Minori) e da un Ministro. A Corfù sara tenita la Cassa Ge|nerale ed amministrata da due Senatori eletti dal Senato, e da un Ministro [Raggionato] eletto dal Senato fuori del suo corpo. Il Senato farà un piano di spese ordinarie per cadauna isola con il quale dovranno diriggersi li Cassieri. Nella Cassa Generale confluiranno tutte le rimanenze e quote di denaro che somministrar dovranno le isole coalizate. Oltre ciό nessuna Cassa potrà disponere senza decreto del Senato di qualunque spesa e il decre|to dovrà dichiarire il tempo, la summa, e l’ occasione, o il motivo. Rapporto poi alli non preveduti estraordinarj indispensabili dispendj, essi non potranno incontrarsi senza l’ approvazione del Consiglio Minore, che sollecitara gli rapporti al Senato, esse null’ ostante l’ approvazione le spese fossero arbitrarie, saranno responsabili in solidariamente li Presidi del Conclave, ed i Cassieri.
  • Decimo Nono: Non si potrà mettere mano nelle proprietà che dovranno esser rispettate da tutti li Corpi, salva solo ogni applicazione di Beni Ecclessiastici ad oggetti pur religiosi e di pubblica utilità.
  • Vigesimo: Fino che saranno fatte le Leggi Generali, il Senato dovrà dare instruzioni immediatem(ente) a tutti li Trribunali Giudiziarj dichiarandi la Summa innapellabile di ogni Tribunale Civile e le pene per li Tribunali Criminali.
  • Vigesimo P(rimo): Il Senato eleggerà un Preside Gene(rale) fuori del suo Corpo, che sarà il Capo rappresentativo per pree|minenze, ma non avrà che un solo voto simile agl’ altri, e le sue particolare incombenze saranno di sopravegliare che si eseguiscano le leggi in tutti li Tribunali, d’ invigilare per la commune tranqui|lità, e concordia, ed equilibrio necessario tutti li Corpi e questo Preside sarà ogni dieciotto mesi riballotato cangiato o confermato.
  • Vigesimo 2-do: Nell elezione a tutte le cariche dovrà sempre precedere il dovuto cristiano, e solenne giuramento sulla Santa Croce, e Santo Evangelio, e si dovrà avere presente il futuro tremendo indizio, dovendo nella ballotazioni scordarsi ogni relazione, aversione, amicizia, interessi ed avere in consideraz(ione) quelle pers(one) che avrano colla più lodevole condotta manifestato fino ad ora l’ esenz(iale) carattere di probità, e che meriti[rlo] che loro sia affidato il Gov(erno) della Patria. Tutte le ballotazioni si ripeteranno ogni anno, fuori delli Senatori per cui si è dichiarito.
  • Vigesimo 3-zo: Restano in libertà le parti nelle differenze di sciegliere daccordo Giudi(ci) Arbitri, o Arbitratori anche inap|pellabili, ma perό sempre con compromesso notariale faccendola necessaria dichiarazione.
  • Vigesimo 4-to: Tutti li Giudizj nelle respettive isole si renderanno, e faranno in lingua Greca onde ogni abbitante conosca li suoi affari.
  • Vigesimo 5-to: Tardando li Senatori dell’ altre isole, per non arrestare li Pub(blici) affari, saranno nominati altri provisorj ma delle respettive isole.
  • Vigesimo 6-sto: Il numero delle Truppe, e Bastim(enti) armati sarà relativo alla possibilità delle finanze. La Truppa consiste oltre alle Cernide, e Bombardieri, in un Corpo di Canonieri, in un Corpo di Truppe regolate [colticie], ed in un Corpo di Truppa Greca.
  • Vigesimo 7-mo: Il Comand(ante) Militare di tutte le Isole verra sempre destinato ed eletto dalla prudenza del Senato, gerà anche abili, e meritevoli Uffiziali. Li Presidj Militari dovranno essere cangiati d’ un isola in altra con decreto del Senato.
  • Vigesimo 8-vo: Il Militare Comand(ante) dell isole prenderà gl’ ordini dal Preside del Senato, e li comandanti militarj del altre isole, fuor Corfù, prenderanno gl’ ordini ordinari dal più anziano Preside del Conclave [—].
  • Vigesimo 9-no: Il Senato debba aver cura di aggiungere a questa Costituz(ione) tutto questo che troverà utile alla Patria per fare che sia eseguito questo Piano in tutte l’ isole.
  • Trentesimo: Dopo il stabilimento del Gov(erno), il Senato elegerà li De(putati) alle Altiss(ime) Corti di Pietroburgo e Costantinopoli per ringraziare li graziosissimi Sovrani pregando per la loro eterna Protez(ione) e per la confer|mazione di questo Piano di Governo della Repub(blica).

Ακολουθούν δεκαπέντε υπογραφές σε δύο στήλες

Angelo Orio Preside Rocco De’ Zorzi da S(an)ta Maura Commis(ion)
Spiridion Giorgio Teotochi di Corfù – Constantin Savό d’ Itaca Commis(ion)
Giov(anni) Coidan della Ceffalonia – Αναστάσης Καρρέρης από Ζάκινθο Κομισιόνα
Nadal Domeneghini del Zante Commis(ion) – Gregorio Tipaldo da Cef{f}alonia
Nicolό Arlioti da Corfù – Zuanne Veglianiti da Paxό
Eufemio Co: Loverdo di Ceff(alonia) Commis(ion) – Michiel Mercati dal Zante Commis(ion)
Marco Calichiopulo da S(an)ta Maura Commis(ion) – Nicolό Stai da Cerigo
Stamo Calichiopulo da Corfù

Essendo stato per innocento equivoco ommessa nell estesa del Piano pr(esento) l’ infrascritto articolo viene perciό prevj l’ espress[i] assensi dell Ecc(ellentissi)mo Ammiraglio K. Ossakoff esteso in cal[que] de presen[t-] cesichè il solo Piano contenente questa dichiaraz[ion] dovrà aver luoco, ed esser quindi da respettivi Dep[utati] che saranno eletti assoge(tato) all’ approvaj dell’ Altissimi Corti di Pietrobur|go, e Costantinopoli.

  • Trentesimo primo: A S(an)ta Maura, a Cerigo, Itaca e Paxό non vi sara per ora Corte deff(initive) e quindi si elegeranno soli venticinque Giudi(ci); risser|vato a S(an)ta Maura e Cerigo il diritto di poter stabilire anch’ esse un tale giudiziario deffinitivo Consiglio qualunque volta il suo Magior Consiglio trovasse opportuno il realizarlo.

Angelo Orio Preside [—–] – Rocco De’ Zorzi da S(an)ta Maura
Spiridion Giorgio Teotochi di Corfù – Marco Calichiopulo da S(an)ta Maura
Giov(anni) Coidan dalla Ceffalonia – Zuanne Veglianiti da Paxό
Nadal Domeneghini del Zante Commis(ion) – Michiel Mercati dal Zante
Nicolό Arlioti da Corfù – Gregorio Tipaldo da Cef{f}alonia
Stamo Calichiopulo da Corfù – Constantin Savό dal Teachi
Eufemio Co: Loverdo di Cefalonia – Nicolό Stai da Cerigo
Anastasio Carrer dal Zante[4[

Adi 16: Maggio 1799: S.V.

Estata accompagnata Copia del pre(sen)to: Piano con separate lett(ere) agl’ Ecc(enlletissi)mi: Ammiragli K. Uschacoff, e Cadir Bey per la sua approvazione.

Adi 18: Maggio (detto)

L’ Ecc(enllentissi)mo Ammiraglio K. Uschacoff onorό il pre(sen)to: Piano della sua Approvazione con Lettera responsiva del giorno di oggi.

Angelo Orio Preside [—]

Tο προσωρινό σύνταγμα διακυβέρνησης των Ιονίων Νήσων της 16ης Μαΐου 1799 (pdf)

 

Παραπομπές – Σημειώσεις

[1] Διεθνές σύμφωνο που αποκαλείτο, με το ύφος που επικρατούσε τότε, «imperial convenzione dei 21 Marzo 1800» και μεταφράστηκε ως η «αυτοκρατορική συνθήκη η κατά την κα΄ Μαρτίου του αω΄ γενομένη».
[2] Στο σύνταγμα του 1803, στον πρώτο τίτλο, άρθρο 6 τα ετήσια εισοδήματα που απαιτούντο για να συμπεριληφθεί κανείς στους καταλόγους των «ενεργητικών και καταστατικών» ευγενών – nobili attivi e costituzionali – υπολογίζονται σε τρέχοντα δουκάτα προς 6 λίτρες και ανέρχονται για την Κέρκυρα σε 1.800 δουκ., για τη Ζάκυνθο σε 1.350 δουκ., για την Κεφαλονιά σε 675 δουκ., για την Λευκάδα και τους Παξούς σε 540 δουκ., για την Ιθάκη σε 315 δουκ. και για τα Κύθηρα σε 227 δουκάτα.
[3] Στα Eλληνικά
[4] Στο Σύνταγμα του 1803 υπέγραψαν, από τους εκπροσώπους του 1799, μόνον οι: Ιωάννης Βελιανίτης εκ Παξών, Μάρκος Χαλικιόπουλος εκ Λευκάδος, Νατάλιος Δομενιγίνης εκ Ζακύνθου και ο Γεώργιος Στάες εκ Κηθύρης. Υποπτευόμαστε ότι οι πολιτικές αλλαγές κυριάρχων είχαν επιπτώσεις στο θέμα της επιλογής των αντιπροσώπων.

© 2005 Ν. Βερνίκος

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